Sopravvenienze sperequative del contratto: i rimedi

DA Domenico Pone29 settembre 2021

L’eccezionale e generalizzato aumento dei prezzi delle materie prime registrato dal secondo semestre del 2020, per la sua incidenza sui contratti in corso di esecuzione e sulle trattative commerciali pendenti, impone una riflessione sui rimedi offerti alle parti per le sopravvenienze sperequative del contratto che non contempli clausole di adeguamento.

Il tema è trattato, in via generale, dall’art. 1467 c.c. e, in relazione ai contratti di appalto tra privati, dall’art. 1664 c.c.

Il primo articolo, applicabile ai contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, prevede che «se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458» (primo comma), e che, a tal fine, la sopravvenuta onerosità non debba rientrare nella normale alea del contratto (secondo comma) e, dunque, trovare la propria causa in un evento straordinario e generale, ossia riscontrabile presso qualsiasi debitore e tale da modificare il valore di mercato della prestazione.

La previsione costituisce una deroga al principio di vincolatività del contratto di cui all’art. 1372, primo comma, c.c., laddove concede alla parte svantaggiata di invocarne la risoluzione, salvo che la parte contro la quale è domandata la risoluzione non manifesti la volontà di evitarla «offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto» (terzo comma).

Quanto agli appalti privati, l’art. 1664, primo comma, c.c. prevede che «[q]ualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo» e che «[l]a revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo».

La norma costituisce un’eccezione al principio dell’invariabilità del prezzo e ha carattere speciale rispetto al citato art. 1467 c.c., applicabile laddove le cause delle sopravvenienze siano da quelle specificamente previste dall’art. 1664 c.c. 

La richiesta di revisione del prezzo non legittima l’appaltatore a sospendere l’esecuzione dell’opera[1], né il committente a sospendere l’adempimento delle obbligazioni cui è tenuto[2]. Inoltre, l’appaltatore non può chiedere la revisione del prezzo per le opere non regolarmente e tempestivamente consegnate[3].

Segue: la soluzione dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione

Con la relazione tematica dell’8 luglio 2020, n. 56, l’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha evidenziato come la pandemia abbia enfatizzato i limiti dell’art. 1467 c.c., caratterizzato da una propensione alla demolizione del contratto e non alla sua conservazione, rimessa di fatto alla disponibilità della parte favorita dallo sbilanciamento.

Limiti superabili – a parere dell’Ufficio – con la mitigazione del principio della vincolatività del contratto e, in particolare, mediante il riconoscimento dell’obbligo di rinegoziare il contenuto delle prestazioni qualora una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giuridico-economico su cui poggia la pattuizione negoziale.

A tal fine, rileverebbe – secondo l’Ufficio - l’art. 1374 c.c., che, come noto, estende gli obblighi derivanti dal contratto «anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità» e, soprattutto, la buona fede (art. 1375 c.c.) e la correttezza contrattuale (art. 1175 c.c.), che, richiamate dall’art. 1374 c.c. sub specie di «legge», a fronte di straordinarie sopravvenienze sperequative - e in assenza di specifiche clausole convenzionali – imporrebbero ai contraenti di rinegoziare il contratto quali autonome fonti obbligative, giustificatrici, se non rispettate, del diritto al risarcimento del danno subito e finanche dell’intervento del Giudice ex art. 2932 c.c. se dal regolamento negoziale possano desumersi agevolmente i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante del contratto. 

Contratti pubblici

Con l’intento di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, l’art. 1-septies, comma primo, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto che, per i contratti pubblici in corso di esecuzione al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileverà, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.Per i materiali da costruzione, il secondo comma dell’articolo 1-septies prevede che, nei limiti di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, si procederà a compensazioni, in aumento o in diminuzione, determinate al netto di quelle eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).Le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni. Ciascuna stazione appaltante provvederà alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Potranno, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile al 25 luglio 2021.Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ovvero del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse su indicate, alla copertura degli  oneri si provvederà, fino alla concorrenza

dell’importo di 100 milioni di euro, corrispondente alla dotazione del Fondo istituito per l’adeguamento dei prezzi per l’anno 2021, da utilizzarsi secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto ancora da emanarsi.

Contratti commerciali internazionali

Nell’ambito dei contratti commerciali internazionali è diffuso il ricorso alle c.d. hardship clauses, ossia di clausole che individuano circostanze che alterano l’equilibrio economico del contratto e i rimedi applicabili al verificarsi delle stesse. 

Secondo i Principi Unidroit dei Contratti Commerciali Internazionali, ricorre l’ipotesi di hardship quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l’equilibrio del contratto, o per l’accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione, e

(a) gli eventi si verificano, o divengono noti alla parte svantaggiata, successivamente alla conclusione del contratto;

(b) gli eventi non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto;

(c) gli eventi sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata; e 

(d) il rischio di tali eventi non era stato assunto dalla parte svantaggiata.

Quanto agli effetti dell’hardship, gli stessi Principi prevedono che: 

(1) in caso di hardship la parte svantaggiata ha diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi sui quali è basata.

(2) la richiesta di rinegoziazione non dà, di per sé, alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l’esecuzione.

(3) in caso di mancato accordo tra le parti entro un termine ragionevole, ciascuna delle parti può rivolgersi al giudice;

(4) il giudice, se accerta il ricorrere di una ipotesi di hardship, può, ove il caso,

(a) risolvere il contratto, in tempi e modi di volta in volta da stabilire, oppure

(b) modificare il contratto al fine di ripristinarne l’originario equilibrio. 

Al fine di sostenere le imprese operanti a livello internazionale, l’anno scorso, inoltre la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha aggiornato la clausola di hardship elaborata nel 2003 (ICC Hardship Clause), che stabilisce gli eventi non previsti dalle parti che potrebbero comportare notevoli modificazioni all’equilibrio del contratto e le relative conseguenze (rinegoziazione del contratto o risoluzione). 

Per gestire lo squilibrio contrattuale causato dal notevole incremento dei prezzi delle materie prime, è dunque doverosa un’attenta analisi dell’accordo in corso di esecuzione, per verificare la presenza di una clausola di hardship e la riconducibilità della circostanza verificatasi tra quelle che ne determinano l’attivazione. 

Salvi ulteriori specifici accordi tra le parti, rispetto ai contratti in corso, è ragionevole ritenere che i rilevanti incrementi dei prezzi delle materie prime a seguito della pandemia da Covid-19 possano costituire una circostanza imprevedibile, straordinaria e fuori dal controllo delle parti rilevante ai fini delle più comuni clausole di hardship

In assenza di tale clausola, ai fini della gestione del rapporto potrebbero esperirsi i rimedi previsti dalla “legge applicabile al contratto” scelta dalle parti ovvero individuata secondo le norme del diritto internazionale privato. 

 

Tabella riepilogativa

 

AmbitoPresuppostiRimedioOsservazioni

Contratti a esecuzione continuata periodica o a esecuzione differita

(art. 1467 c.c.)

Prestazione resa eccessivamente onerosa dal verificarsi di un evento o di una circostanza imprevedibile ed eccezionaleLa parte svantaggiata può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la controparte non intenda evitarla offrendo di modificarne equamente le condizioni.Nella relazione tematica dell’8 luglio 2020, n. 56, l’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha prefigurato l’obbligo di rinegoziazione in buona fede del contratto divenuto squilibrato (con conseguente risarcimento del danno in caso di rifiuto di una delle parti), nonché l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. qualora siano evidenti i termini in base ai quali le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto.

Appalti privati

(art. 1664 c.c.)

Aumento o diminuzione di almeno un decimo del prezzo complessivo, conseguente ad aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della manodopera a causa del verificarsi di circostanze imprevedibili.Revisione del prezzo per la differenza eccedente il decimoL’art. 1664 c.c. presenta carattere speciale rispetto all’art. 1467 c.c., applicabile solo se la sopravvenienza derivi da cause diverse da quelle specificamente previste dall’art. 1664 c.c.

Appalti pubblici

(con riferimento al I° semestre 2021)

 

Aumento o diminuzione dei prezzi dei materiali da costruzione superiori all’8%, secondo le rilevazioni del MIT.Compensazione, determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal MIT con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.Le compensazioni saranno determinate al netto di quelle eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, e nei limiti della dotazione del Fondo istituito per l’adeguamento dei prezzi per l’anno 2021 (100 milioni di euro). 

Contratti commerciali internazionali

(con hardship clause)

Hardship clauseRimedi contemplati dalla clausola (es. rinegoziazione, risoluzione o intervento del giudice)Per gestire lo squilibrio contrattuale causato dal notevole incremento dei prezzi delle materie prime, è necessaria un’attenta analisi dell’accordo in corso di esecuzione, per verificare la presenza di una hardship clause e la riconducibilità della circostanza tra quelle che ne determinano l’attivazione

Contratti commerciali internazionali

(senza hardship clause)

Circostanze imprevedibili e straordinarie che alterano l’equilibrio economico del contrattoRimedi previsti dalla legge applicabile al contrattoSe le parti non hanno scelto la legge applicabile al contratto, la sua individuazione segue le norme di diritto internazionale privato

 


 

[1] Cfr. Cass. n. 1055/1963.

[2] Cfr. Cass. n. 12989/1999.

[3] Cfr. Cass. n. 292/1987.

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